Come aprire una struttura ricettiva | Come aprire una struttura ricettiva |
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Affittacamere Nozione: 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio. 2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. 3. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13/1989 (Legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche). Come aprire un affittacamere Per chi vuole aprire un affittacamere deve:
Aperture e chiusure: (Controllare) Gli alberghi possono avere un’apertura:
Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e d’ammodernamenti della struttura ricettiva.I periodi d’apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, e indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.L’inosservanza dei periodi d’apertura comunicati al Comune comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00. Obblighi del gestore Il gestore deve: 1. Comunicare i prezzi al Comune e alla Regione Marche entro il 1° Ottobre di ogni anno tramite il sito http://statistica.turismo.marche.it. La mancata comunicazione dei prezzi comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi comunicati e l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00, l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da € 750,00 a € 2.250,00; 2. Ai fini della rilevazione statistica, i titolari o gestori comunicano all’Osservatorio entro 7 giorni (Scheda C59) tramite il sito http://statistica.turismo.marche.it. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00. MODULISTICA ON LINE: a. Scheda Comunicazione Ospiti; 3. Comunicare all’autorità locali di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri) dopo 24 ore le generalità delle persone alloggiate (ex art. 109 Testo Unico delle Leggi per la pubblica sicurezza modificato con l’art. 8 della Legge n. 135/2001). La mancata comunicazione va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino ad € 206,00 (Corte Costituzionale Ordinanza n. 262 del 2005); MODULISTICA ON LINE 4. Esporre le tabelle e i cartellini dei prezzi. La mancata esposizione comporta una sanzione amministrativa da € 350,00 a € 1.050,00; 5. Altri adempimenti:
1. strutture recettive con più di 25 posti letto certificato prevenzione incendi; 2. strutture ricettive con meno di 25 posti letto rispetto delle procedure di sicurezza (estintori, vie di fuga).
Sospensione, decadenza e cessazione 1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell’autorizzazione. 2. L’autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte. 3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate. Incentivi
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