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Come aprire una struttura ricettiva
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File in fase di aggiornamento Indecisione
  1. Affittacamere
  2. Agriturismo
  3. Albergo
  4. Albergo diffuso
  5. Campeggio
  6. Country House
  7. Ostello
  8. Rifugio
  9. Villaggio Turistico
  10. Casa per ferie
  11. Casa per Vacanze

 

Affittacamere

Nozione:

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13/1989 (Legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche).

Come aprire un affittacamere

Per chi vuole aprire un affittacamere deve:

  • Iscriversi presso la Camera di Commercio al registro delle imprese (REA);
  • DIAS ????? Autorizzazione sanitaria per la somministrazione di pasti e bevande;
  • Chiedere autorizzazione amministrativa al Comune dove è situata la struttura. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o delle relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi. La mancata autorizzazione comporta una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 5.000,00 in più  l’immediata chiusura dell’esercizio;
  • Chiedere al Comune la login e la Password per il sistema ISTRICE per la denuncia dei prezzi e per le rilevazioni statistiche (solo per la Regione Marche).
MODULISTICA ON LINE:

Aperture e chiusure: (Controllare)

Gli alberghi possono avere un’apertura:

  • Stagionale quando sono aperte solo in determinati periodi dell’anno. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a quattro mesi consecutivi all’anno;
  • Annuale quando sono aperte per la stagione estiva ed invernale o tutto il periodo dell’anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore.

Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e d’ammodernamenti della struttura ricettiva.I periodi d’apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, e indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.L’inosservanza dei periodi d’apertura comunicati al Comune comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00.  

Obblighi del gestore

Il gestore deve:

1. Comunicare i prezzi al Comune e alla Regione Marche entro il 1° Ottobre di ogni anno tramite il sito http://statistica.turismo.marche.it. La mancata comunicazione dei prezzi comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi comunicati e l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00, l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da € 750,00 a € 2.250,00;

2. Ai fini della rilevazione statistica, i titolari o gestori comunicano all’Osservatorio entro 7 giorni (Scheda C59) tramite il sito http://statistica.turismo.marche.it. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.

MODULISTICA ON LINE:

a.  Scheda Comunicazione Ospiti;

b. Sito Statistica.

c. Cartellini Camere

3. Comunicare all’autorità locali di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri) dopo 24 ore le generalità delle persone alloggiate (ex art. 109 Testo Unico delle Leggi per la pubblica sicurezza modificato con l’art. 8 della Legge n. 135/2001). La mancata comunicazione va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino ad € 206,00 (Corte Costituzionale Ordinanza n. 262 del 2005);

MODULISTICA ON LINE

4. Esporre le tabelle e i cartellini dei prezzi. La mancata esposizione comporta una sanzione amministrativa da € 350,00 a € 1.050,00;

5. Altri adempimenti:

  • Normativa antincendio:

1.      strutture recettive con più di 25 posti letto certificato prevenzione incendi;

2.      strutture ricettive con meno di 25 posti letto rispetto delle procedure di sicurezza (estintori, vie di fuga).

  • Normativa sicurezza sul lavoro valutazione dei rischi, con possibilità di autocertificazione per aziende fino a 10 addetti. E’ applicabile per aziende con lavoratori dipendenti o figure equiparate (soci lavoratori). Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, per aziende fino a 200 addetti. Il titolare può auto nominarsi  previa frequenza di un corso di formazione. Nomina del responsabile di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e primo soccorso.

Sospensione, decadenza e cessazione

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell’autorizzazione.

2. L’autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

Incentivi

Normativa di riferimento
  • Legge regionale 11 Luglio 2006 n. 9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo ;